Dalla cancelleria della Diocesi di Locri-Gerace riceviamo e pubblichiamo

Sempre piΓΉ frequentemente anche nella nostra Diocesi, come giΓ  in altri luoghi d’Italia, si dΓ  il caso che alcuni fedeli ricorrano – per motivazioni diverse – alla cremazione dei loro cari defunti.

Pur tuttavia, per la Chiesa, l’inumazione del cadavere del defunto in cimitero Γ¨ e rimane la forma piΓΉ idonea a significare la fede nella resurrezione della carne e solo in assenza di motivazioni contrarie alla fede, dopo la celebrazione delle esequie, permette la scelta della cremazione e la accompagna pastoralmente con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di sincretismo religioso.

Tenendo conto delle indicazioni riportate dalla Congregazione per la Dottrina della fede, nell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione.

Ribadiamo che la prassi ordinaria per la sepoltura dei nostri defunti Γ¨ l’inumazione, consigliando alle famiglie che intendessero ricorrere alla cremazione di celebrare le esequie e ricorrere, dopo il rito esequiale, alla cremazione, conservando nei cimiteri le ceneri dei loro cari.

In Appendice al Rito delle esequie sono riportati, ai nn. 168-179, testi e preghiere per accompagnare tale scelta nelle sue fasi (laddove lo si ritenga pastoralmente opportuno e risulti al contempo possibile).

CiΓ² premesso, ritenendo necessario e opportuno disciplinare in quali casi Γ¨ possibile la celebrazione delle esequie in caso di cremazione, compresa la celebrazione dell’Eucaristia, alla presenza dell’urna con le ceneri secondo il Rito delle Esequie.

Sentito il Consiglio presbiterale in data 16.05.2024 desidero col presente Decreto stabilire degli elementi utili nel discernimento pastorale in merito all’opportunitΓ  di ricorrere alla forma celebrativa prevista ai nn. 186 -188 del Rito delle esequie, senza per questo mancare di ribadire che Γ¨ comunque necessario interloquire con l’ordinario nei casi che differiscano in tutto o in parte da quanto stabilito nel presente decreto.

Considerando quanto fin qui premesso

Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β Decreto

che i fedeli che, in diocesi, vogliano ricorrere alla cremazione del corpo del loro caro defunto debbano farlo, nel rispetto della volontΓ  dell’estinto o almeno presumendo la sua non opposizione, solo dopo aver celebrato il Rito delle esequie; che Γ¨ possibile ricorrere alla celebrazione delle esequie, compresa l’Eucaristia, in presenza dell’urna cineraria, nel rispetto di quanto previsto nell’Appendice al Rito delle esequie ai nn. 186-188, solo per quei defunti deceduti fuori diocesi e il cui corpo sia stato cremato per gravi motivi senza che abbia avuto luogo la celebrazione delle esequie nella Diocesi in cui Γ¨ avvenuto il decesso; che per i fedeli il cui corpo Γ¨ stato cremato dopo la celebrazione del Rito delle esequie nella diocesi in cui Γ¨ avvenuto il decesso, si puΓ² celebrare l’Eucaristia in suffragio del defunto ma solo dopo che l’urna sia stata deposta al cimitero e non alla presenza dell’urna stessa; che in nessun caso Γ¨ consentito ai fedeli conservare le urne con le ceneri dei loro cari nelle private abitazioni o in altri luoghi che non siano il cimitero ed Γ¨ quindi assolutamente vietato portare in chiesa l’urna con le ceneri in occasione delle sante messe in suffragio del defunto anche laddove si tratti del Trigesimo o del Primo anniversario. Che ogni singolo caso che differisca in tutto o in parte dalle fattispecie su esposte venga fatto oggetto di discernimento insieme all’Ordinario da parte di ogni sacerdote.

Si demanda alla Curia Diocesana di compiere tutte le pratiche necessarie ai fini degli adempimenti previsti dalle leggi canoniche e civili.

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